PATTO DI INTEGRITÀ
TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI
ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016
VISTO
– l’art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”
– il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata ANAC) con Delibera n.831 del 3 agosto 2016 e successivi aggiornamenti;
– il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato Codice dei Contratti);
– il Ciclo integrato della Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2018-2020 del CNR, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/2018 del 30 gennaio 2018;
– l D.P.R.16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
– il Codice di comportamento dei dipendenti del CNR, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 132/2014 del 10 luglio 2014, aggiornato con delibera n. 137/2017 del 17 ottobre 2017;
L’AMMINISTRAZIONE EL’OPERATORE ECONOMICO
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione ed ogni Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della stessa, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio -sia direttamente che indirettamente tramite intermediari -al fine dell’assegnazione del contratto e/o per distorcerne la relativa corretta esecuzione in corso d’opera.
4. Il presente Patto trova applicazionein tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (ad es. Consip). Nelle procedure sotto soglia si intendono ricompresi anche gli affidamenti diretti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
5. Esso disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici e di tutti i soggetti impiegati a qualunque titolo dai medesimi operatori nell’ambito delle procedure di gara indette dall’Amministrazione, cui partecipano, e nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
6. Il Patto di integrità, altresì, regola i comportamenti di ogni soggetto dell’Amministrazione impiegato–sotto qualunque forma di rapporto contrattuale previsto dalla vigente normativa –nell’ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. I medesimi soggettisono, altresì, a conoscenza del contenuto del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.
7. Il Patto di integrità costituisce parte integrante del conseguente contratto.
8. La presentazione del Pattodi integrità e l’accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Operatore Economico condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza dell’accettazione del Patto di integrità èregolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del Codice dei Contratti.
Articolo 2
(Obblighi dell’Operatore Economico)
1. L’Operatore Economicoconforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Operatore Economicosi obbligaa non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento, nonché ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
3. L’Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, si impegna:
a) a segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durantele fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
b) a segnalare all’Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
c) qualora i fatti di cui ai precedenti punti a) e b) ne costituiscano il presupposto, a sporgere denuncia alle Autorità competenti e di segnalare il fatto all’ANAC, denunciando, in particolare, ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
d) a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all’art. 53, comma 16–ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Agli stessi obblighi è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto, nonché tutti gli eventuali subcontraenti della stessa. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall’Operatore economico con i propri subcontraenti.
4. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale (dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori) circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
5. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
6. Il legale rappresentante dell’Operatore Economico dichiara:
– di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione;
– di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altriconcorrenti, tali da comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modola libera concorrenza;
– di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice dei Contratti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
– di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i., o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
– di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazionealla procedura d’affidamento;
– di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell’Amministrazione)
1. L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
In particolare essa assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo del presente articolo, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, nonché a quelle prescritte nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione.
4. L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4
(Violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità)
1. La violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2 è dichiarata all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale verrà garantito adeguato contraddittorio con l’Operatore economico coinvolto nel procedimento.
2. Nel caso di accertata violazione da parte dell’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti di cui al precedente art. 2, saranno applicate anche in via cumulativa e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:
– esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
– revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
– risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto;
– segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità.
3. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto; sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali.
4. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione per il successivo anno.
Articolo 5
(Efficacia del patto di integrità)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’avvio della procedura di affidamento sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
Articolo 6
(Controversie)
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità fra l’Amministrazione e gli Operatori Economici, ovvero tra gli stessi Operatori Economici sarà risolta dal Foro di Roma.